Google analytics: che succede?

Da qualche tempo nel mondo del marketing e dell’analisi dati si parla di legalità o non legalità di Google Analytics, lo strumento per la misurazione del traffico nei siti di Google (semplificando).

Visto che ormai da diverso tempo anche i non addetti ai lavori sono costretti, tra privacy, gdpr e altro, a convivere con un clima di frequenti cambiamenti e incertezza, ho deciso di scrivere un piccolo riassunto di:

Costa sta succedendo

Cosa consigliamo di fare

Che approccio terremo noi come studio

Cosa sta succedendo?

Google Analytics, come molti altri strumenti online, raccoglie i suoi dati in computer situati in America. A causa del dissolvimento di un accordo politico tra U.S.A. e Unione Europea il trasferimento di dati di vari tipi tra i due continenti non è più legale.

Questo include il trasferimento di dati di utenti europei (come quelli che visitano il tuo sito) a computer americani (come quando usi Google Analytics sul tuo sito per raccogliere dati, che poi vengono salvati su computer americani).

Un nuovo accordo è in via di definizione, nessuno sa veramente che forma prenderà; nel mentre per essere a norma si devono effettuare delle scelte.

Cosa si deve fare

Valuta cosa ti serve veramente misurare

Quando le cose sono gratis si ha la tendenza a usarle senza riflettere se servano davvero o no.

Google Analytics è uno strumento potente, ma se tutto quello per cui lo si vuole usare e misurare il numero di visite, il download di alcuni file o l’uso di uno o due moduli contatto allora ci sono alternative più che valide e perfettamente legali.

Guarda bene il tuo sito e valuta cosa ti serve realmente misurare, in base a quello decidi tra le seguenti opzioni.

Opzione “light”: strumenti alternativi di misurazione

Se, dopo aver valuto cosa vuoi misurare, tu sei accorto che alla fine non ti servono per ora analisi avanzate o particolari sul traffico del tuo sito, la cosa migliore è utilizzare strumenti alternativi a Google Analytics che ti forniscano nel rispetto della legge i dati di cui hai bisogno; uno tra questi è Matomo.

Opzione “nucleare”

Se semplicemente non ti interessa misurare le visite del tuo sito (anche se così facendo farai fatica a renderti conto del suo rendimento, o a migliorarlo), puoi decidere di Google analytics: che succede? – Solutions Pubblicità & Marketing (solutions600.it)Analytics e di non tracciare le visite in nessun altro modo.

Opzione “soluzione momentanea”

Google Analytics ha “due versioni” Google Analytics 3, che è stata ufficialmente dichiarata illegale dal Garante della privacy italiano, e Google Analytics 4, che non è stata ufficialmente dichiarata illegale dal Garante, per ora, ma che di fatto non può rispettare le norme attuali a meno di un nuovo accordo USA-EU o a meno che non venga gestito tramite soluzioni tecniche di un certo costo.

Una soluzione che molti stanno adottando è aggiornare la versione in uso di Google Analytics e sperare che venga raggiunto un accordo in tempi brevi (e prima che il Garante italiano si esprima anche al suo riguardo); si tratta di una scommessa che in certi casi alcuni hanno valutato abbia senso fare.

In conclusione

Internet è maturato ed è arrivato il tempo che lo facciano anche le aziende che lo usano. Si deve riflettere su cosa serve usare, cosa no, e decidere di conseguenza.

Il tutto nella consapevolezza che il concetto e soprattutto l’applicazione delle norme sulla privacy sono in un momento di evoluzione per cui le soluzioni di oggi potrebbero andare modificate domani.

Diffidate di chiunque consigli a scatola chiusa Google Analytics 4, ogni situazione va valutata caso per caso e nessuno può, in onesta, garantire della sua completa legalità in ogni situazione (per ora).

Per una valutazione della miglior soluzione per il tuo sito web contattaci: 0445 1813558

Premi di produttività 2016: criteri di misurazione e caratteristiche dell’incentivo

In seguito alla pubblicazione della legge di stabilità, in vigore dal 1 gennaio 2016, sono stati definiti i criteri di misurazione ed i dipendenti che ne hanno diritto.

A breve verrà inoltre emanato il decreto che prevede la detassazione dei premi e del salario di produttività, che porterà vantaggi sia ai datori che ai dipendenti.

 

 

Il Governo ha infatti stanziato 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di euro per gli anni successivi. Attraverso il decreto si definiscono quindi le somme di premio che il datore decide di dare al lavoratore per aver svolto un lavoro che ha portato un incremento in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Tra gli aumenti sia produttivi che redditivi rientrano l’ottimizzazione dei tempi di produzione e l’aumento dei volumi, il miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti ed infine il risparmio nell’utilizzo dei fattori produttivi.

L ‘obiettivo della Legge è quindi quello di premiare le imprese che offrono lavoro stabile. Anche gli altri lavoratori non sono esclusi dal bonus, che spetta quindi, anche alle aziende che trasformano rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato o che assumono persone che percepiscono una pensione.

In cosa consiste l’incentivo fiscale?

L’incentivo è destinato ai dipendenti con un imponibile inferiore a 50.000 € annui; di conseguenza, ne sono esclusi i quadri.

L’incentivo di base prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% sui premi di produttività, fino ad un importo complessivo non superiore a 2.000 €  annui. Il limite sarà incrementato a 2.500 € lordi se i datori di lavoro decideranno di coinvolgere in modo attivo i dipendenti nell’organizzazione delle attività.

Vi è la detassazione totale se i premi di produttività sono sostituiti da misure di welfare aziendale.

L’azienda decide di attuare il welfare aziendale per venire incontro alle esigenze dei lavoratori nei campi più vari, come l’assistenza sanitaria, la necessità di cura dei figli e il bisogno di maggior tempo libero.

Le misure di welfare possono consistere in beni e servizi offerti come voucher, sia in forma cartacea che elettronica. Rientrano nell’insieme delle misure detassate anche le borse di studio offerte ai figli dei dipendenti, le somme destinate alla previdenza complementare e tutte le iniziative che permettono al lavoratore la conciliazione famiglia-lavoro.

La Stabilità 2016 ha inoltre previsto che le somme e i valori dei fringe benefit concessi ai dipendenti e quelli di importo non superiore a 258 € non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, anche se essi sono fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione delle somme detassate.

Vantaggi fiscali per le spese di Sponsorizzazione: IVA integralmente detraibile

Il 30 novembre 2015 è stato pubblicato dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti un approfondimento relativo al trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione.

 

 

Ai sensi dell’art.90, co.8, Legge n.289/2002, le spese di sponsorizzazione sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200mila euro ai fini della deducibilità IRES e della detrazione IVA.

Trattamento fiscale

Il contratto di sponsorizzazione – solitamente nella forma di scrittura privata non autenticata – è soggetto ad imposta di registro fissa (200 euro) se stipulato da un contribuente soggetto IVA ed in caso d’uso; nella misura del 3% del valore del contratto se stipulato da un soggetto non Iva.

Ai sensi dell’art.90 comma 8 della Legge 289/2002, le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che promuovano l’immagine o il prodotto dell’impresa, sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200.000 euro.

Ai sensi dell’art.108 del TUIR, esse sono, dunque, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro.

 

Requisiti per beneficiare delle detrazioni IVA e IRES

La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

– deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

 

In caso di corrispettivi erogati in misura superiore ai 200.000 euro, l’eccedenza è eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante nel rispetto dei criteri di competenza, certezza, esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, nonché nel rispetto dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

La norma in questione stabilisce, dunque, l’integrale detraibilità dell’Iva sulle spese di sponsorizzazione aventi i requisiti suddetti.

Fonte: www.directio.it

Consulenza d’immagine e servizi di grafica per eventi e sponsorizzazioni

La nostra agenzia di comunicazione è in grado di supportarti a 360° nella realizzazione di strumenti pubblicitari di qualità in grado di promuovere l’immagine della tua azienda in ogni occasione, anche in quelle più speciali: realizziamo monografie aziendali, brochure di prodotto, depliants, cataloghi speciali, packaging, espositori e manifesti per comunicare in maniera chiara e diretta l’immagine e il valore della tua azienda e dei tuoi prodotti, curando ogni aspetto grafico, dallo stile all’impaginazione, fino alla scelta della carta e delle finiture.

 

Contattaci subito per maggiori informazioni sui nostri servizi.

 

 

Normativa sui cookie in vigore tra dubbi e paure

Pubblichiamo un articolo interessante sulla nuova normativa relativa ai cookie di profilazione e alla privacy degli utenti che navigano in rete, in vigore dal 2 giugno 2015.

 

La legge sui cookie entra in vigore tra dubbi e paure

 

Nei giorni scorsi avevamo ripetutamente contattato l’ufficio del Garante Privacy italiano per richiedere una serie di chiarimenti su questioni tecniche legate all’entrata in vigore del provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (qui il testo completo), altrimenti conosciuto come cookie law o legge sui cookie.

Abbiamo infatti ripetutamente fatto presente come, a nostro avviso (ma è facile rendersene conto facendo qualche semplice ricerca sul web…), il provvedimento del Garante sia oggetto delle interpretazioni più disparate, soprattutto per ciò che riguarda la gestione dei cookie delle terze parti. E ciò continua ad accadere ancor’oggi, a meno di 24 ore dall’effettiva entrata in vigore della normativa.

Partiamo dalla frase conclusiva dell’articolo 2 del provvedimento: “tali soggetti (gli editori, n.d.r.), da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall’altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, (sempre gli editori, n.d.r.) sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell’informativa e all’acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti“.

La normativa sembra quindi prescrivere il blocco dei cookie delle terze parti eventualmente generati sui sistemi client dei visitatori attraverso codice pubblicato sulle pagine web del proprio sito.

Durante tutti i colloqui telefonici con l’ufficio stampa e la segreteria del Garante (che ringraziamo per la disponibilità), ci è stato confermato l’obbligo in capo all’editore di adoperarsi per bloccare i cookie delle terze parti. Analoga risposta ci è stata formalizzata via email dall’ufficio stampa del Garante:

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, confermiamo la necessità di acquisire il consenso degli utenti preventivamente rispetto all’installazione dei cookies non tecnici, anche quelli delle c.d. “terze parti“. Allo scopo di semplificare tale adempimento, il Garante ha fatto ricorso allo strumento del banner da pubblicare sul sito prima parte, il cui superamento mediante azione positiva dell’utente (chiusura del banner stesso, selezione di un elemento, ecc.) configura prestazione del consenso all’installazione di tutti i cookies. Nell’informativa estesa poi, l’utente che voglia selezionare i cookies da installare, dovrà trovare le specifiche indicazioni relative ai cookies prima parte e i link ai siti delle terze parti contenenti le informative e i form per la raccolta dei consensi predisposti da queste. È importante, lo si ribadisce, che i titolari del sito prima parte si assicurino che tali link ai siti terze parti siano aggiornati e contengano effettivamente quanto richiesto dal provvedimento“.

Non sembrerebbero esserci dubbi, quindi. Neppure relativamente alla gestione dei cookie delle terze parti.

 

“Si mette in difficoltà un settore da 2,3 miliardi di euro”

 

IlSoftware.it, entro la data del 2 giugno, ha quindi provveduto ad adeguarsi effettuando un importante e dispendioso intervento tecnico sul suo CMS proprietario. Alla prima visita dell’utente sulle nostre pagine, blocchiamo automaticamente il caricamento del codice (di terze parti) che richiede la creazione del cookie (anch’esso di terze parti) sul sistema client e attiviamo la mascheratura dell’indirizzo IP su Google Analytics.

 … Va altresì sottolineato che secondo l’interpretazione della stragrande maggioranza dei siti web a carattere editoriale, basterebbe la visualizzazione dell’informativa breve (senza blocco di alcun cookie delle terze parti) per adeguarsi alla normativa.

A questo punto, si pone un problema tutt’altro che banale: sulla base della non omogenea interpretazione delle disposizioni, alcuni siti web si stanno adeguando bloccando il caricamento del codice che genera i cookie delle terze parti mentre altri non lo stanno facendo (riducendosi all’esposizione dell’informativa breve).

Dall’ufficio stampa del Garante ormai più di una settimana fa ci fu fatto presente che sarebbe stata diramata una nota chiarificatrice. Ad oggi, invece, non è stato ancora pubblicato nulla, tranne un breve “promemoria”.

Intanto, il presidente nazionale di Federpubblicità, Nevio Ronconi, ha commentato: “la privacy degli utenti è un bene prezioso, che va tutelato. Ma così com’è la Cookie Law non porta alcun vantaggio su questo fronte: colpisce infatti soprattutto le piccole imprese attive nella pubblicità online che avranno più difficoltà a svolgere il loro lavoro. Mettendo a rischio uno dei pochi settori vivaci dell’economia italiana, responsabile di un giro d’affari di 2,3 miliardi di euro, in crescita del 15% sullo scorso anno“.

Ronconi spiega che l’idea iniziale, maturata in sede europea, era quella di impedire ai grandi colossi abusi nella profilazione pubblicitaria degli utenti. Come abbiamo precedentemente rilevato negli articoli Legge cookie: tra una settimana il “cookiegeddon” e Niente cookie, utenti tracciati in modo diverso, però, le stesse grandi società dispongono di molti altri strumenti di profilazione alternativi che non implicano l’uso di cookie lato client.
Il presidente di Federpubblicità osserva quindi come gli stessi colossi non rientrino nel merito del provvedimento del Garante. “A pagare il peso saranno le agenzie pubblicitarie indipendenti attive sul web, che potrebbero perdere risorse informative importanti per creare campagne promozionali mirate sui gusti e gli interessi degli utenti. E anche gli utenti, che sono stati portati a credere che i cookie siano cattivi per natura“, ha continuato Ronconi.

In ultima analisi, il provvedimento approvato dal Garante rischia di pesare eccessivamente su tutte quelle realtà editoriali web che rappresentano l’anello più debole della catena. Gestire il blocco preventivo dei cookie, soprattutto quelli delle terze parti, è un’attività delicata ed estremamente dispendiosa, soprattutto nel caso dei siti web più complessi.

Il provvedimento del Garante non fornisce strumenti pratici per adeguarsi alla legge: anche il “kit di implementazione” presentato ad inizio maggio alla presenza del Presidente Antonello Soro, infatti, non contiene indicazioni tecniche che siano universalmente applicabili per conformarsi alle prescrizioni che entreranno ufficialmente in vigore domani.

Non è possibile non rilevare come alcune società suggeriscano la modifica del codice fornito da terze parti (con lo scopo, ad esempio, di programmare il caricamento asincrono dello stesso a consenso accordato). In molti sconsigliano questo tipo di interventi perché si potrebbe andare incontro ad una violazione del contratto stipulato con la terza parte (che spesso non consente modifiche del codice fornito ai webmaster ed agli editori in generale).

Marco Sgnaolin, dipendente Google, ha ad esempio affermato che la modifica – anche minimale – del codice del circuito AdSense, potrebbe portare ad un “ban” ossia all’esclusione dal servizio e quindi all’impossibilità per l’editore di monetizzare ulteriormente il traffico generato dal proprio sito web (vedere Legge cookie: tra una settimana il “cookiegeddon”).

… Auspichiamo a questo punto in un intervento del Garante che possa sgravare gli editori rispetto al problema del blocco dei cookie delle terze parti.

Fonte: www.ilsoftware.it

Articolo di Michele Nasi (02/06/2015)

Dal 2 giugno nuova normativa sulla privacy in materia di cookie

Forse già lo sai, dal 2 giugno di quest’anno diventerà operativo il provvedimento del Garante della privacy in materia di cookie e bisognerà adattarsi alla normativa nata per disciplinare l’uso dei cookie di profilazione al fine di proteggere la privacy di chi naviga in rete.

Questa normativa colpirà tutti i paesi europei e non solo l’Italia.

In pochi ne parlano sul web e ancor meno sanno cosa fare per mettere il proprio sito o il proprio blog in regola con le nuove norme.

Tuttavia la questione non è affatto da sottovalutare, in quanto i proprietari dei siti che non saranno a norma rischiano di prendere multe davvero salate: da 6.000 euro a 36.000 euro per omessa informativa sulla privacy e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l’installazione di cookie di profilazione senza l’autorizzazione degli utenti.

Per rispettare la nuova normativa, è necessario implementare un banner con una informativa breve da mostrare all’utente alla sua prima visita, preparare una pagina con l’informativa completa sulla privacy e richiedere all’utente il consenso all’installazione dei cookie “di profilazione”.

Iniziamo chiarendo quest’ultimo punto.

Probabilmente sai già cosa sono i cookie: piccoli file di testo (che vengono creati in automatico) usati per tracciare le sessioni di navigazione e per memorizzare informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server.

La nuova legge specifica chiaramente che nessun cookie può essere installato, ad eccezione dei cookie tecnici, prima che il consenso venga fornito dall’utente. Quindi, stop all’uso libero dei cookie di profilazione.

Cosa significa? Qual è la differenza tra cookie tecnici e cookie di profilazione?

L’informativa sul provvedimento (che trovi a questa pagina) chiarisce la differenza tra queste due tipologia di cookie:

Cosa sono i cookie “tecnici”?

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure […].

Cosa sono i cookie “di profilazione”?

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Questa distinzione è indispensabile in quanto i siti web che fanno uso di cookie di profilazione saranno tenuti a comunicarlo all’utente che naviga sul sito web e a fare una notificazione al Garante della privacy.

Implementare un banner che avvisa gli utenti dell’uso dei cookie può non essere difficile, il vero problema è la notificazione dei cookie di profilazione che dovrà essere effettuata telematicamente attraverso questa pagina e comporterà il pagamento di spese di segreteria che ammontano a circa 150,00€.
Omettere questa notificazione espone i proprietari dei siti web a multe che vanno da 20.000€ a 120.000€.

Cookie esenti dall’obbligo di consenso

Fortunatamente, alcuni cookie sono esenti dall’obbligo di consenso e dunque non sono soggetti al blocco preventivo. In particolare:

  • I cookie tecnici, ossia quelli strettamente necessari all’erogazione del servizio. Fra questi i cookie di preferenza, sessione, load balancing ecc.
  • I cookie di statistica gestiti direttamente dal titolare, ad esempio tramite software come Piwik
  • C’è stata poi un’apertura del Garante – sebbene non ufficiale – a considerare come esenti dall’obbligo di consenso anche i cookie statistici di terze parti (es. Google Analytics), ma solo qualora i dati vengano anonimizzati prima di essere salvati dal servizio terzo.

fonti: blog.tagliaerbe.com – www.blogfacile.net