La trasparenza nel marketing conviene

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Promesse gonfiate e non verificabili funzionano sempre meno. I consumatori sono sempre più informati e la fiducia, una volta persa, si riconquista con fatica. Per le aziende, costruire una comunicazione onesta non è più solo una scelta di valore, ma in molti casi anche un obbligo normativo.

Il marketing ingannevole è un rischio, non un’opportunità

Un messaggio o una promessa non supportati da evidenze accertabili, possono portare inizialmente un picco di attenzione tra i clienti attuali e potenziali. Tuttavia, espongono l’azienda al rischio di un danno reputazionale difficilmente recuperabile.

Soprattutto nel mercato B2B in cui la fiducia è spesso alla base di molte trattative, deludere le aspettative di un cliente può generare un grave danno di credibilità.

La comunicazione, per essere etica, dovrebbe rispettare alcuni principi fondamentali:

  1. Verificabilità: ogni informazione dovrebbe essere veritiera e facilmente verificabile
  2. Chiarezza: il messaggio deve essere comprensibile senza ambiguità

Un esempio emblematico di questa distanza tra comunicazione e reale attività aziendale è il greenwashing, ossia la tentazione di alcuni di comunicare sostenibilità in tutto o in parte non corrispondente al reale impegno aziendale.

Che cos’è il greenwashing?

Con il termine greenwashing si definisce una pratica di comunicazione ingannevole in cui un’azienda presenta i propri prodotti o la propria attività come maggiormente sostenibile rispetto alla realtà. Prevede l’utilizzo di messaggi, simboli o dichiarazioni di caratteristiche ambientali non dimostrate attraverso prove reali o potenzialmente fuorvianti.

La direttiva europea 2024/823, entrata in vigore il 24 marzo 2026 ma pienamente operativa a partire dal 27 settembre 2026, ha l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza al consumatore, assicurando che le informazioni fornite dalle aziende siano chiare, verificabili e supportate da elementi oggettivi.

Novità introdotte dalla normativa

Tra gli aspetti più rilevanti introdotti dalla normativa troviamo:

  • Divieto di utilizzo di affermazioni ambientali generiche se non adeguatamente supportate da prove oggettive e dimostrabili;
  • Vietato l’impiego di marchi, loghi o simboli ambientali prodotti in autonomia e non basati su sistemi di certificazione di terzi o istituiti da autorità pubbliche;
  • Non è consentito promuovere come elemento distintivo ciò che è già un obbligo normativo previsto per la categoria di prodotti. Ad esempio, vantare l’assenza di una sostanza chimica già vietata per legge.
  • Diventa sanzionabile occultare i limiti della riparabilità di un bene o indurre a sostituire un prodotto prima del necessario.

La normativa è applicata a qualsiasi comunicazione commerciale rivolta ai consumatori come etichette, packaging, siti web, social media, brochure e cataloghi.

Sanzioni previste in caso di violazione

Le violazioni accertate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato comportano sanzioni amministrative fino al 4% del fatturato annuo oppure fino a 10 milioni di euro, oltre all’obbligo di ritiro della merce e di rettifica pubblica.

Cosa devono fare le imprese

Prima di pubblicare contenuti online, ambientale o di altra natura, occorre porsi alcune semplici domande:

  1. Abbiamo una prova completa di questa affermazione, come certificazioni e dati misurabili?
  2. Il messaggio è specifico o generico? Affermazioni vaghe devono essere sostituite con dati precisi, per esempio passando da “packaging ecologico” a “packaging riciclabile al 90%”
  3. I simboli che utilizziamo sono certificati? Verificate che loghi e marchi ambientali provengano da enti riconosciuti.

Il marketing onesto è un vantaggio

Le aziende che comunicano in maniera solida e credibile si distinguono in mercati affollati.

In Solutions 600 aiutiamo le PMI a costruire strategie di comunicazione efficaci e conformi, capaci di generare fiducia reale, senza esporre l’azienda a rischi reputazionali e sanzionatori.

Non garantiamo la completezza delle informazioni riportate. Per maggiori informazioni visita il sito della Gazzetta Ufficiale, in particolare la sezione n. 56 del 9 marzo 2026 contenente il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.

Se desideri approfondire i temi trattati e trovare risposte operative ai dubbi più comuni, consulta anche le FAQ disponibili qui sotto.

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Ufficio Marketing Solutions600
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FAQ

Il greenwashing è una forma di comunicazione ingannevole con cui un’azienda presenta prodotti, servizi o attività come più sostenibili di quanto siano realmente. Può includere affermazioni ambientali generiche, simboli non certificati o dichiarazioni non supportate da dati verificabili. Oltre al danno reputazionale, il greenwashing può esporre l’azienda a contestazioni e sanzioni previste dalla normativa.
La normativa europea rafforza gli obblighi di trasparenza nelle comunicazioni ambientali rivolte ai consumatori. Le aziende devono evitare affermazioni ambientali generiche non dimostrate, utilizzare claim supportati da prove oggettive e verificabili e prestare attenzione all’uso di loghi, marchi e simboli ambientali. Le regole si applicano anche a siti web, social media, packaging, brochure, cataloghi ed etichette.
Le affermazioni ambientali dovrebbero essere specifiche, chiare e supportate da dati, certificazioni o altre evidenze verificabili. È preferibile evitare espressioni vaghe come “prodotto ecologico” o “azienda sostenibile” quando non sono accompagnate da elementi concreti.
Prima di pubblicare un contenuto, l’azienda dovrebbe verificare che ogni affermazione sia supportata da prove concrete, che il messaggio sia comprensibile e non ambiguo e che quanto comunicato corrisponda effettivamente alle caratteristiche del prodotto o del servizio. È inoltre importante controllare certificazioni, simboli, dati ambientali e materiali promozionali per ridurre il rischio di comunicazioni fuorvianti.