Il 30 novembre 2015 è stato pubblicato dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti un approfondimento relativo al trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione.
Ai sensi dell’art.90, co.8, Legge n.289/2002, le spese di sponsorizzazione sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200mila euro ai fini della deducibilità IRES e della detrazione IVA.
Trattamento fiscale
Il contratto di sponsorizzazione – solitamente nella forma di scrittura privata non autenticata – è soggetto ad imposta di registro fissa (200 euro) se stipulato da un contribuente soggetto IVA ed in caso d’uso; nella misura del 3% del valore del contratto se stipulato da un soggetto non Iva.
Ai sensi dell’art.90 comma 8 della Legge 289/2002, le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che promuovano l’immagine o il prodotto dell’impresa, sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200.000 euro.
Ai sensi dell’art.108 del TUIR, esse sono, dunque, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro.
Requisiti per beneficiare delle detrazioni IVA e IRES
La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;
– deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.
In caso di corrispettivi erogati in misura superiore ai 200.000 euro, l’eccedenza è eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante nel rispetto dei criteri di competenza, certezza, esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, nonché nel rispetto dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.
La norma in questione stabilisce, dunque, l’integrale detraibilità dell’Iva sulle spese di sponsorizzazione aventi i requisiti suddetti.
Fonte: www.directio.it
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