Vantaggi fiscali per le spese di Sponsorizzazione: IVA integralmente detraibile

Il 30 novembre 2015 è stato pubblicato dalla Fondazione Nazionale Dottori Commercialisti un approfondimento relativo al trattamento fiscale delle spese di sponsorizzazione.

Ai sensi dell’art.90, co.8, Legge n.289/2002, le spese di sponsorizzazione sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200mila euro ai fini della deducibilità IRES e della detrazione IVA.

Trattamento fiscale

Il contratto di sponsorizzazione – solitamente nella forma di scrittura privata non autenticata – è soggetto ad imposta di registro fissa (200 euro) se stipulato da un contribuente soggetto IVA ed in caso d’uso; nella misura del 3% del valore del contratto se stipulato da un soggetto non Iva.

Ai sensi dell’art.90 comma 8 della Legge 289/2002, le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche che promuovano l’immagine o il prodotto dell’impresa, sono da considerarsi spese di pubblicità fino ad un limite annuo di 200.000 euro.

Ai sensi dell’art.108 del TUIR, esse sono, dunque, integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei successivi quattro.

Requisiti per beneficiare delle detrazioni IVA e IRES

La fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

– i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

– deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima.

In caso di corrispettivi erogati in misura superiore ai 200.000 euro, l’eccedenza è eventualmente deducibile in capo al medesimo erogante nel rispetto dei criteri di competenza, certezza, esistenza del costo, e dell’oggettiva determinabilità dello stesso, nonché nel rispetto dell’inerenza della spesa ad attività o beni da cui derivino ricavi o altri proventi imponibili.

La norma in questione stabilisce, dunque, l’integrale detraibilità dell’Iva sulle spese di sponsorizzazione aventi i requisiti suddetti.

Fonte: www.directio.it

Consulenza d’immagine e servizi di grafica per eventi e sponsorizzazioni

marketing strategy planning strategy concept
Marketing Strategy Planning Strategy Concept

La nostra agenzia di comunicazione è in grado di supportarti a 360° nella realizzazione di strumenti pubblicitari di qualità in grado di promuovere l’immagine della tua azienda in ogni occasione, anche in quelle più speciali: realizziamo monografie aziendali, brochure di prodotto, depliants, cataloghi speciali, packaging, espositori e manifesti per comunicare in maniera chiara e diretta l’immagine e il valore della tua azienda e dei tuoi prodotti, curando ogni aspetto grafico, dallo stile all’impaginazione, fino alla scelta della carta e delle finiture.

Contattaci subito per maggiori informazioni sui nostri servizi.

Post correlati