Dal 2 giugno nuova normativa sulla privacy in materia di cookie

Forse già lo sai, dal 2 giugno di quest’anno diventerà operativo il provvedimento del Garante della privacy in materia di cookie e bisognerà adattarsi alla normativa nata per disciplinare l’uso dei cookie di profilazione al fine di proteggere la privacy di chi naviga in rete.

Questa normativa colpirà tutti i paesi europei e non solo l’Italia.

In pochi ne parlano sul web e ancor meno sanno cosa fare per mettere il proprio sito o il proprio blog in regola con le nuove norme.

Tuttavia la questione non è affatto da sottovalutare, in quanto i proprietari dei siti che non saranno a norma rischiano di prendere multe davvero salate: da 6.000 euro a 36.000 euro per omessa informativa sulla privacy e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l’installazione di cookie di profilazione senza l’autorizzazione degli utenti.

Per rispettare la nuova normativa, è necessario implementare un banner con una informativa breve da mostrare all’utente alla sua prima visita, preparare una pagina con l’informativa completa sulla privacy e richiedere all’utente il consenso all’installazione dei cookie “di profilazione”.

Iniziamo chiarendo quest’ultimo punto.

Probabilmente sai già cosa sono i cookie: piccoli file di testo (che vengono creati in automatico) usati per tracciare le sessioni di navigazione e per memorizzare informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server.

La nuova legge specifica chiaramente che nessun cookie può essere installato, ad eccezione dei cookie tecnici, prima che il consenso venga fornito dall’utente. Quindi, stop all’uso libero dei cookie di profilazione.

Cosa significa? Qual è la differenza tra cookie tecnici e cookie di profilazione?

L’informativa sul provvedimento (che trovi a questa pagina) chiarisce la differenza tra queste due tipologia di cookie:

Cosa sono i cookie “tecnici”?

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure .

Cosa sono i cookie “di profilazione”?

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

Questa distinzione è indispensabile in quanto i siti web che fanno uso di cookie di profilazione saranno tenuti a comunicarlo all’utente che naviga sul sito web e a fare una notificazione al Garante della privacy.

Implementare un banner che avvisa gli utenti dell’uso dei cookie può non essere difficile, il vero problema è la notificazione dei cookie di profilazione che dovrà essere effettuata telematicamente attraverso questa pagina e comporterà il pagamento di spese di segreteria che ammontano a circa 150,00€.
Omettere questa notificazione espone i proprietari dei siti web a multe che vanno da 20.000€ a 120.000€.

Cookie esenti dall’obbligo di consenso

Fortunatamente, alcuni cookie sono esenti dall’obbligo di consenso e dunque non sono soggetti al blocco preventivo. In particolare:

  • I cookie tecnici, ossia quelli strettamente necessari all’erogazione del servizio. Fra questi i cookie di preferenza, sessione, load balancing ecc.
  • I cookie di statistica gestiti direttamente dal titolare, ad esempio tramite software come Piwik
  • C’è stata poi un’apertura del Garante – sebbene non ufficiale – a considerare come esenti dall’obbligo di consenso anche i cookie statistici di terze parti (es. Google Analytics), ma solo qualora i dati vengano anonimizzati prima di essere salvati dal servizio terzo.

fonti: blog.tagliaerbe.com – www.blogfacile.net

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